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    La Confederazione delle imprese e dei professionisti italiani

     

    ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO - 

    BUONE PRASSI PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ NON RICONDUCIBILE AL LAVORO SUBORDINATO NONCHE’ PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEGLI IMPRENDITORI E LORO FAMIGLIARI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOCI

    14 MAGGIO 2015

     

     

    FIRMATARI

     

    • Filiera Agricola Italiana - F.AGR.I;

    • Federazione Autonoma Piccole Imprese - FAPI;

    • Associazione Italiana Cooperative - A.I.C.;

    • Coordinamento Associazioni Territoriali SISTEMA INDUSTRIA DELL’AREA VASTA

    • Imprenditori&Imprese

    • Associazione Periti Agrari – AS.PER.A.;

    • Associazione Tecnici F.AGR.I. – ASSO.TEC F.AGR.I.

    nell’ambito del patto federativo FOR.ITALY, da una parte

    E

    • l’Unione Generale del Lavoro – UGL – dall’altra parte

     

    LUOGO E DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE

     

    • Roma via delle Botteghe Oscure, 54 presso la sede dell’Unione Generale del Lavoro – UGL – in data giovedì 14 maggio 2015

     

     

    OBIETTIVI

     

    • Valutare il D.lgs. n. 276 del 2003 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, al fine di prevenire l’utilizzo fraudolento o comunque improprio delle collaborazioni coordinate e continuative ha avviato un processo di riforma della materia, finalizzato – da un lato – ad arginare i fenomeni di elusione della disciplina lavoristica e, dall’altro, a riconoscere ai collaboratori autonomi, la cui prestazione è resa in modalità coordinata e continuativa – determinati diritti e garanzie

     

    • Considerare che, successivamente, la legge n. 92 del 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” è nuovamente intervenuta in materia, ampliando il ruolo della contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla individuazione dei compiti ritenuti meramente esecutivi o ripetitivi – per i quali viene esclusa la possibilità di individuazione del progetto richiesto dall’Art.   61 d.lgs. n. 276 del 2003 – nonché alla individuazione di tariffe minime (Art.   63 d.lgs. n. 276 del 2003)

     

    • Riconoscere che il lavoro autonomo o c.d. parasubordinato costituisce forma con cui il lavoratore «contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali

     

    • Estendere le tutele – compatibili con la natura autonoma del rapporto – anche ai suddetti lavoratori siano essi soci o non soci;.

     

    CONTENUTI

     

    L’A.E.C. regola il rapporto di lavoro svolto da lavoratori autonomi e altri prestatori d’opera non dipendenti ivi compresi gli agenti e rappresentanti, instaurato con imprese e/o soggetti aderenti alle organizzazioni di rappresentanza firmatarie della presente intesa, purché tali collaborazioni si svolgano in un arco significativo di tempo; sono dunque escluse le collaborazioni occasionali ed ogni forma di prestazione di lavoro inferiore a 30 giorni; tuttavia detti collaboratori posso aderire volontariamente ai servizi resi dagli strumenti bilaterali richiamati nel presente A.E.C..

    È esclusa la regolazione delle prestazioni rese in esecuzione di contratti con imprese strutturate (ad es., contratti di appalto) o regolate da specifiche norme di legge (ad es., contratto di agenzia, mediazione, contratti libero professionali con professionisti muniti di albo, etc.).

    Interviene altresì, compatibilmente con la normativa vigente, in materia di attività imprenditoriale, per valorizzare e tutelare l’attività di imprenditori e loro familiari, amministratori e soci. Queste figure sono definite nel presente A.E.C. come “prestatori d’opera”.

     

    CONTRATTO INDIVIDUALE

     

    Il Contratto Individuale dovrà essere stipulato per iscritto e contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l’indicazione della prestazione dedotta in contratto, il corrispettivo pattuito, la durata, nonché il richiamo al presente A.E.C..

     

    DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

     

    Il prestatore d’opera, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi dell’impresa presso la quale opera ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico in conformità con gli obiettivi prefissati e contribuire attivamente nella valutazione della convenienza dei singoli affari; é nullo ogni patto contrario. I rapporti all’interno dell’impresa devono essere improntati alla lealtà e buona fede. In questa prospettiva va sostenuta ogni azione tesa a favorire la partecipazione di tutti gli attori del processo produttivo allo sviluppo dell’impresa.

     

    TRATTAMENTO ECONOMICO E PROVVIGIONI 

     

    I lavoratori autonomi saranno compensati in base a quanto previsto da specifiche leggi ed in ogni caso, il committente dovrà corrispondere un compenso equo, avuto riguardo sia al risultato dell’opera o servizio prestato ed al lavoro prestato, sia a quanto previsto dall’Art. 2225 c.c..

    Qualora il committente non corrisponda i ratei di trattamento economico alle scadenze temporali concordate pagherà una penale pari al 10%, su base annua, del netto da corrispondere.

    Sulla base delle somme sopra indicate il committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del lavoratore autonomo. Tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 63 D.lgs. n. 276 del 2003, il compenso corrisposto ai lavoratori autonomi deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito.

    All’atto della erogazione del corrispettivo o di acconti il committente opererà sul compenso medesimo ai sensi dell’Art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell’Art. 5, comma 1, D.lgs. n. 38 del 2000 le ritenute che lo stesso committente sarà tenuto a versare per conto del lavoratore autonomo. Il committente, ai sensi dell’Art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000 sull’obbligo assicurativo dei prestatori d’opera e in ottemperanza agli obblighi previsti dal T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965, provvede alla regolare iscrizione del prestatore d’opera e opererà, come sopra indicato, la ritenuta di un terzo del premio assicurativo.

    Sulla base delle somme sopra indicate il committente e il prestatore d’opera in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, sono tenuti al versamento per quanto di rispettiva competenza presso gli enti preposti delle somme dovute in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

    Ai sensi dell'Art. 1748 cod. civ., laddove l’intervento di collaborazione possa essere riconducibile alla figura di agente o rappresentante, lo stesso ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.

    Le Parti convengono che, presso l’EBILA, è istituita una commissione bilaterale paritetica con il compito di analizzare le ulteriori problematiche connesse ai temi di cui al presente Art. formulando entro il 31 dicembre 2015 una specifica disciplina in materia.

     

    RIMBORSO SPESE  

     

    Fatte salve le specifiche prerogative proprie della figura dell’imprenditore, dell’amministratore e socio delle singole imprese, il prestatore d’opera ha diritto al rimborso delle spese nella misura stabilita all’interno del contratto individuale.

    Le Parti convengono che nell’ambito dello strumento bilaterale EBILA possano essere definite modalità di intervento specifiche per standardizzare a livello territoriale e di settore i rimborsi da riconoscere ai prestatori d’opera.

    Resta fermo che tutte le somme corrisposte dall’impresa, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell'attività sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla relativa contribuzione.

    Le Parti convengono che, nell’ambito delle attività finanziate dall’EBILA a fronte del relativo versamento, si possano individuare specifici interventi per riconoscere ai prestatori d’opera la copertura economica relativa alle eventuali spese sostenute e documentate nell’esercizio dell’attività svolta.

     

    TERMINI DI PREAVVISO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

     

    In caso di risoluzione di un rapporto di collaborazione, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso della seguente misura:

    Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta

    • tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;

    • quattro mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;

    • cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;

    • sei mesi di preavviso, dal sesto anno iniziato del rapporto.

    Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta

    • cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;

    • sei mesi per gli anni dal sesto iniziato all'ottavo anno;

    • otto mesi dal nono anno iniziato in poi.

    Altre figure professionali:

    • un mese

    Le Parti convengono che, presso l’EBILA, è istituita una commissione bilaterale paritetica con il compito di analizzare le ulteriori problematiche connesse ai temi di cui al presente Art. formulando entro il 31 dicembre 2015 una specifica disciplina in materia.

     

    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO  

     

    In via esemplificativa e non esaustiva, in caso di contratto di lavoro autonomo, il rapporto potrà essere risolto dal committente per giusta causa nelle seguenti circostanze:

    • Mancato rispetto dell’obbligo alla riservatezza;

    • Gravi inadempienze contrattuali;

    • Sospensione ingiustificata della prestazione;

    • Commissione di reati, ivi compresi quelli previsti dall’Art.15, legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni;

    • Danneggiamento o furto di beni.

    • Il prestatore d’opera può risolvere il contratto, per giusta causa, quando si verifichino:

    • Ritardo del pagamento, da parte del committente, protrattosi per oltre 60 giorni rispetto alla scadenza contrattuale;

    • Gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.

     

    MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

     

    Le Parti convengono che, presso EBILA, é istituita una apposta commissione paritetica e bilaterale con compiti di definire - entro il 31 dicembre 2015 - le modalità di calcolo da utilizzare per l’attribuzione di indennità accessorie ai prestatori d’opera con particolare riferimento alle figure professionali degli agenti e rappresentanti.

     

    MALATTIA ED INFORTUNIO  

     

    In caso di malattia o infortunio del prestatore d’opera che gli impedisca di svolgere l’incarico affidatogli, il rapporto di lavoro, a richiesta dell’impresa o del prestatore d’opera interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo l’impresa si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

    All’impresa è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare lo svolgimento delle attività o a dare ad altri l'incarico di esercitarle.

    Il prestatore d’opera - agente o rappresentante - ammalato o infortunato, deve consentire, nel corso di predetto periodo, che l’impresa, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, non ha diritto a eventuali compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

    Le Parti si impegnano a valutare, nell’ambito dell’EBILA, la possibilità di stipulare una polizza assicurativa o di intervenire in altro modo al fine di coprire i costi derivanti al prestatore d’opera e all’impresa in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, a seguito di infortunio o ricovero ospedaliero.

     

    SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO

     

    Al fine di promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 le Parti conoscono l’O.P.N.I. – Organismo Paritetico Nazionale Impresa – quale sede deputata alla gestione delle problematiche connesse.

    Analogamente le Parti convengono sulla necessità di contrastare le azioni riferite allo stress da lavoro correlato individuando nell’OPNI la sede appropriata per lo sviluppo di azioni conseguenti.

     

    GRAVIDANZA, PUERPERIO E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO

     

    Le Parti condividono la necessità di garantire, nelle forme e modi ritenuti più idonei la conciliazione dei tempi vita – lavoro con particolare riferimento alle esigenze della famiglia e della maternità – paternità responsabili.

    Le parti, relativamente alla maternità, demandano alla nuova disciplina introdotta dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183 e dal relativo schema di decreto legislativo. In caso di gravidanza e puerperio del prestatore d’opera il rapporto di lavoro, a richiesta dell’impresa o del prestatore d’opera interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di dodici mesi nell'anno civile all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo l’impresa si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

    La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di dodici mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

    Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta del prestatore d’opera, per un periodo massimo di 5 mesi.

    Il prestatore d’opera - agente o rappresentante - in gravidanza o puerperio, deve consentire, nel corso di predetto periodo, che l’impresa, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, non ha diritto a eventuali compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

    Le Parti si impegnano a valutare, nell’ambito dell’EBILA, la possibilità di stipulare una polizza assicurativa o di intervenire in altro modo al fine di coprire i costi derivanti al prestatore d’opera e all’impresa in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, a seguito di gravidanza o puerperio.

     

    PATTUIZIONI INDIVIDUALI

     

    Il presente A.E.C. non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per il prestatore d’opera.

     

    ENTE BILATERALE PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI - EBILA

     

    Presso EBILA sono istituiti i seguenti fondi a gestione separata:

    • Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza la cui gestione è assicurata dall’OP.N.I.

    • Fondo Welfare e Sostegno al reddito

    • Fondo Osservatorio e Servizi reali

    • Fondo Sviluppo contrattazione

    • Fondo Gestione bilateralità

    • Relativamente ai versamenti derivanti dall’applicazione del presente A.E.C. è istituito il “Fondo A.E.C.” a gestione separata alimentato dal contributo annuale di € 120,00 - di cui 96,00 € a carico dell’impresa e 24,00 € a carico del prestatore d’opera.  La destinazione delle risorse derivanti dai versamenti di cui al comma precedente è demandata al Comitato di indirizzo composto pariteticamente dalle Parti sottoscrittrici del presente A.E.C. previsto per la gestione separata del Fondo stesso. Le predette risorse potranno confluire nei Fondi istituiti presso l’EBILA o concorrere a finanziare ulteriori iniziative definite dalle Parti. In applicazione del presente A.E.C., i prestatori d’opera, entro 30 giorni dall'inizio dell’attività, sono iscritti alla relativa “gestione separata dell’EBILA” la cui regolamentazione è demandata agli organi amministrativi dell’ente sulla base di indirizzi definiti dalle Parti sociali stipulanti il presente A.E.C..

     

    SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO O.P.N.I. 

     

    Le Parti firmatarie del presente A.E.C., al fine di migliorare le condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica della lavoratrice e del lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dal dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dalle norme di legge vigenti, dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione nonché dall’Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

    A tal proposito le Parti firmatarie convengono che l'organismo paritetico previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro è stabilito nell’O.P.N.I.

     

    FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA

     

    Le Parti stipulanti il presente A.E.C. ritenendo il tema della formazione strategico per lo sviluppo dell’attività di impresa e per la valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo promosso dalle stesse Parti, in alternativa, ad aderire a fondi già esistenti.

    Le Parti ritengono altresì che il tema della formazione permanente e continua sia un valore da estendere non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche alle figure professionali dei prestatori d’opera e agli imprenditori e loro familiari, amministratori e soci.

     

    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

     

    Le Parti stipulanti il presente A.E.C. si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo promosso dalle stesse Parti, in alternativa, ad aderire a fondi già esistenti.

    Le Parti ritengono altresì che il tema dell’assistenza sanitaria integrativa rappresenti una opportunità da estendere non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche alle figure professionali dei prestatori d’opera e degli imprenditori e loro familiari, amministratori e soci.

     

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE

     

    Le Parti stipulanti il presente A.E.C. si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo promosso dalle stesse Parti, in alternativa, ad aderire a fondi già esistenti. Le Parti ritengono altresì che in materia di previdenza complementare si possano trovare opportune sinergie estendendo tale servizio non solo ai lavoratori dipendenti ma anche alle figure professionali dei prestatori d’opera nonché agli imprenditori e loro familiari, amministratori e soci.

     

    ACCESSO AL CREDITO E SVILUPPO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E AI PRESTATORI D’OPERA

     

    Le Parti stipulanti il presente A.E.C. si impegnano a promuovere l’attivazione di un servizio di accesso al credito per rispondere alle esigenze finanziarie dei prestatori d’opera al fine di sostenere ogni utile azione tesa a migliorare la qualità della vita.

    All’interno dell’EBILA le Parti valuteranno ogni utile ipotesi di lavoro al fine di dare attuazione a tale servizio entro il 31.12.2015.

    Analogamente le Parti ritengono di sostenere nelle forme e nei modi ritenuti più idonei l’attività svolta dai centri di assistenza fiscale – CAF – e dei patronati espressione delle Parti firmatarie il presente A.E.C..  A tal proposito si impegnano a dare massima diffusione presso i rispettivi associati ai servizi della bilateralità.

     

    PATTO DI NON CONCORRENZA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI

     

    Con riferimento all'Art. 1751 bis c.c. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, l'agente o rappresentante avrà diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale della durata massima di due anni e da definirsi nell’ambito del contratto individuale.

    La regolamentazione di tale istituto è demandata dalle Parti ad apposita commissione paritetica bilaterale da istituirsi presso EBILA.

    Le organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall’Art. 1751 bis del codice civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di indennità prevista dall’Art.   1751 del codice civile.

     

    CONTROVERSIE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

     

    Le Parti stipulanti si riservano di istituire una Commissione nazionale paritetica specifica operante presso EBILA per l'esame e la definizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente A.E.C..

    In relazione alle previsioni di cui all’Art. 410 e seguenti del codice di procedura civile ed alle vigenti disposizioni in materia che specificano le regole concernenti la composizione delle controversie nelle materie di cui all’Art. 409 c.p.c., le Parti stipulanti convengono sull’utilità e sull’importanza delle procedure stragiudiziali di conciliazione, che si propongono l’obiettivo di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statuale.

    Le Parti stipulanti convengono pertanto sull’esigenza di contenere l’area della conflittualità giudiziale, favorendo il ricorso alla conciliazione.

    Le Parti convengono di costituire una commissione per definire, con apposito regolamento, una procedura di conciliazione da proporre alle Parti firmatarie per la determinazione di competenza entro 6 mesi dalla firma dell’A.E.C..

     

    PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/01

     

    Le Parti convengono sulla necessità di sostenere la massima diffusione della cultura della legalità ed in particolare la piena attuazione del D.Lgs. n. 231/01.

    A tal proposito convengono di assegnare all’EBILA il compito di promuovere la definizione di buone prassi e di codici di comportamento da sottoporre alle imprese aderenti al presente AEC per l’adozione di modelli organizzativi adeguati.

    Le Parti convengono altresì di assegnare all’EBILA, nell’ambito di apposito comitato tecnico, il compito di validare i modelli organizzativi adottati dalle imprese sulla base delle linee guida da adottarsi per le imprese aderenti alle organizzazioni firmatarie della presente intesa.

     

    DECORRENZA E DURATA

     

    Il presente A.E.C. entra in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione e, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, scadrà il 31.12.2017.

    Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle Parti con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.

    In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

     

    NORME FINALI

     

    Qualora, in qualunque momento della durata del presente A.E.C., venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, le Partisi impegnano - su invito di una di esse – a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente A.E.C. ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

     

     

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